Statuto de "La Manifattura"
Aggiornamento: 01-10-081) Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni e' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "La Manifattura", con sede in Macherio. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovra' essere abbinata la locuzione Associazione di promozione sociale a decorrere da quando avverra' l'iscrizione nel previsto registro.
2) L'Associazione non ha finalita' di lucro e si propone di svolgere attivita' di utilita' sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della promozione e realizzazione delle attivita' culturali e ricreative nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati. A tal fine l'Associazione potra' svolgere tutte le attivita' proprie istituzionali, comprese eventuali attivita' commerciali ad esse connesse. E' esclusa qualsiasi finalita' politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
3) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potra' collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalita' analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potra' svolgere programmi di pubblica utilita' che rivestano anche la natura di attivita' economiche commerciali.
4) Organi dell'Associazione sono: l'assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori, se nominato. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
5) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione e alla partecipazione alla vita associativa. La partecipazione alla vita associativa non potra' essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.
6) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse puo' fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che restera' iscritto all'Associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di Amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione puo' essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano con gli scopi dell'Associazione.
7) L'ordinamento interno dell'Associazione ispirato a criteri di democraticita' ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
8) L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attivita', prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. L'Associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attivita' svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilita' dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessita' aziendali.
9) L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti dei soci che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione puo' essere promossa dal Consiglio di Amministrazione l'esclusione. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio e comunicata con efficacia immediata al socio con ben motivata giustificazione con lettera Raccomandata A/R. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno tre mesi, sono automaticamente esclusi dall'Associazione.
10) L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo della regione ove ha sede l'associazione almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Presidente del Collegio dei Revisori (se nominato) nell'inerzia del Presidente ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati. La convocazione fatta mediante affissione della stessa presso la sede sociale e mediante messaggio di posta elettronica (all'indirizzo dichiarato dal socio e risultante dal registro soci) agli associati con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno. In mancanza di indirizzo di posta elettronica la convocazione sara' inviata mediante messaggio fax o tramite posta ordinaria all'indirizzo o al numero dichiarato dal socio. L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonche' sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. In prima convocazione l'assemblea validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno degli associati, della maggioranza degli amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima. Ciascun associato puo' intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non puo' rappresentarne piu' di due. Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o Revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto. L'assemblea presieduta dal Presidente e ne fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato. L'assemblea delibera con la maggioranza pi uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.
11) Il presente statuto modificato dall'Assemblea, con la presenza minima di un quarto degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12) Il Consiglio di Amministrazione si compone di numero tre amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvedera' alla sua sostituzione mediante cooptazione. La cooptazione del nuovo consigliere verra' ratificata alla prima assemblea dei soci utile Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intendera' decaduto e dovra' essere rinnovato. La carica di consigliere gratuita. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio provvede alla nomina di un vice Presidente allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i componenti il Collegio dei revisori, se nominati. Il Consiglio puo' delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'Associazione o singole competenze. Il Presidente o i Consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di Amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di Amministrazione successivo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta.
13) Il Consiglio di Amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. L'Assemblea approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio dell'Associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della relazione del Consiglio sull'attivita' sociale ed economico-finanziaria dell'esercizio. Al bilancio dovranno essere date le pubblicita' di legge tempo per tempo vigenti. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attivita' istituzionali previste dal presente statuto.
14) Il patrimonio dell'Associazione costituito dal fondo di dotazione iniziale di Euro 200,00. Il patrimonio sara' incrementato dei contributi, dei lasciti, delle donazioni e dei legati destinati ad incrementarne la consistenza. Salvo diversa delibera dell'Assemblea la meta' dei redditi di patrimonio dovra' essere accantonata a fondo del passivo per la capitalizzazione dell'Associazione stessa.
15) Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dal cinquanta per cento dei redditi del patrimonio; - dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; - da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; - da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredita' e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attivita' statutarie.
16) L'assemblea ordinaria degli associati puo' nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, con indicazione del Presidente. Essi, se nominati, assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. I Revisori esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'Associazione e presentano all'assemblea la propria relazione di controllo. I revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rinnovati. In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori entra in carica il primo dei revisori supplenti.
17) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sara' devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilita'. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
18) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla Legge 7 dicembre 2000, n.383, e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.